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LA RIUNIONE DELLE CAUSE CIVILI

venerdì 16 novembre 2018


Il codice di rito prevede espressamente la possibilità per cui ove esistano più cause civili aventi determinate caratteristiche, queste vengano trattate congiuntamente.

La casistica in parola, è normata dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura civile e attiene fondamentalmente alle situazioni della identità di cause pendenti davanti allo stesso Giudice nonché alle cause connesse promosse innanzi a Giudici differenti.

Di facile comprensione è la ratio sottostante il medesimo istituto, posto chè ove non esistente la riunione civile, una infinita mole di giudicati (sentenze) sarebbero potuti risultare contrastanti (in maniera esemplificativa, la pendenza di due diversi giudizi aventi entrambi quale finalità quella di ottenere un risarcimento per qualsivoglia natura, avrebbe potuto condurre a sentenze diverse e di segno opposto, ossia una di accertamento e condanna e l’altra di rigetto).

Dalla semplice lettura degli articolo citati, ben si comprende come facilmente risolvibile è la situazione di identica causa pendente innanzi al medesimo magistrato, ove questi, anche senza che le parti sollevino eccezioni di sorta (proferiscano parola in merito), deve procedere alla riunione dei processi.

Particolare è la situazione in cui le medesime cause siano pendenti innanzi a diverse postazioni giudicanti; in tal caso, il magistrato riscontrante tale anomalia, deve avvisare il Presidente del Tribunale (o, nel caso di organi della stessa sezione civile, il Presidente di questa), che a sua volta ordina la prosecuzione della causa innanzi ad uno solo dei magistrati interessati.

Ma, nel mentre i casi di cui sopra, sono di solito ritenuti dalla unanime giurisprudenza e dottrina, quali situazioni obbligatorie della riunione dei processi (per l’appunto, ex art. 273 cpc), di diverso avviso è l’atteggiarsi della riunione dei processi connessi.

Premesso che per connessione deve intendersi la situazione afferente ad una determinata situazione giuridica avente una comunanza di elementi; di seguito, in virtù degli elementi comuni, discende la classificazione in connessione oggettiva e connessione soggettiva (la prima relativa a elementi quali le ragioni del processo, la domanda giudiziaria, un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause; la secondo, appunto soggettiva, allorquando i soggetti in causa, risultino uguali e/o siano comunque ricollegabili a tutela di situazioni giuridiche simili e/o affini).

Facciamo un esempio al fine di chiarire quanto si discute; nel caso una stessa assemblea condominiale, in due diverse assemblee, deliberi delle spese straordinarie (magari relative all’installazione di due distinti apparati di antenna volti a servire ciascuno parte del condominio) e un condomino sia contrario (perché dell’avviso di poter ottenere il medesimo risultato – far vedere a tutto il condominio con un’unica antenna, la televisione – con costi inferiori rispetto all’installazione del doppio impianto), questi si vedrà costretto a intraprendere una prima causa civile (nel caso che ci occupa, prima la mediazione civile, obbligatoria per la materia) e, all’esito della seconda delibera, un ulteriore giudizio.

L’assurdità della situazione (salvo ad essere sinceri il caso limite della causa connessa già in decisione) è ancor più stridente ove si pensi che la normativa in esame assegna espressamente la delibazione nel merito della eventuale riunione, in favore del Presidente del Tribunale e/o di sezione asseconda dei casi; nella prassi, da quanto è dato sapere, il Giudice Unico investito della richiesta, stante la facoltatività della riunione, procede senza formalismi di sorta, con grave nocumento rispetto alla richiesta di giustizia, legalità.

Per effetto, ci si auspica che la normativa possa essere oggetto di pronta rivisitazione, in maniera da evitare che il discrezionalismo possa diventare ragione per l’emissione di provvedimenti poco confacenti all’accaduto e essere altresì unico artefice di contrasti tra sentenze emesse da Giudici dello stesso Tribunale e/o della stessa sezione.  

Infine, ma non da ultimo, nel silenzio della norma processuale, la Suprema Corte di Cassazione in materia di prove raccolte in uno dei due processi successivamente riunito, ritiene utilizzabili le stesse solo quando raccolte tra le parti in causa e in contradditorio (ossia, garantendo la bontà della prova e i principi del processo civile con la piena e regolare partecipazione dei soggetti interessati – attore e convenuto, ricorrente e resistente -).

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