Solerte può risultare
necessario intraprendere il procedimento per querela di falso, volto a porre
nel nulla la validità dei contenuti di un documento (atto pubblico – ex art.
2699 c.c. - o scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata – ex
art. 2702 e scucc. c.c.) e le sottoscrizioni presenti nello stesso comprovanti
situazioni giuridiche non veritiere e/o autentiche.
Tale procedimento trova
applicazione nei più svariati ambiti giuridici (tra gli altri, in tutte le forme
contrattuali o nei negozi unilaterali dispositivi – ad es. testamento -).
L’istituto normato
espressamente dagli art. 221 e succ. del codice di procedure civile, prevede la
possibilità di agire sia in via principale (instaurando un autonomo
procedimento volto all’acclaramento della falsità), sia in via incidentale
richiedendo appunto la medesima verifica nel corso di una causa già pendente (si
pensi tra tutti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il
creditore opposto veda porsi nel nulla la propria pretesa creditoria mediante
il deposito di documentazione comprovante l’esistenza di un credito compensante
il vantato e nella propria comparsa di costituzione e risposta richieda appunto
la verificazione in esame; in tal caso, dovendosi ritenere quale attore sostanziale
il creditore opposto, avremo una peculiare proposizione di procedimento
incidentale dal punto di vista formale ma richiesto in via principale dal punto
di vista sostanziale -).
La querela di falso non
incontra limiti preclusivi alla proponibilità, stante il chiarissimo tenore
letterale della norma succitata che recita: “…in qualunque stato e grado di giudizio ….”; finanche in sede di legittimità,
quando la falsità sia relativa a documenti prodotti ex art. 372 cpc. (e,
quindi, per la prima volta, proprio innanzi alla Suprema Corte).
I requisiti formali perché
possa ritenersi ammissibile la querela di falso incidentale (con consequenziale
declaratoria di nullità in caso di omissione degli stessi) sono gli elementi e le prove della falsità (anche rispetto a tali requisiti, di non
pronta soluzione può risultare il caso della falsità dell’abusivo riempimento di
foglio sottoscritto in bianco e abusivamente riempito absque pactis – senza che vi siano tra le parti pattuizioni
rispetto agli accordi a prendersi -, poiché coinvolgenti necessariamente esami
di natura tecnico scientifica quali ad esempio la consulenza in chimica forense
grafologica volta a riferire la sequenza cronologica di apposizione tra una mano
scrittura - la sottoscrizione appunto - e la dattilo scrittura).
Poiché il giudizio
coinvolge un interesse generale qual è appunto l’intangibilità della pubblica
fede, nella querela è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero nonché la
competenza funzionale e inderogabile è devoluta in favore del Tribunale in
composizione collegiale.
Tale aspetto della
vicenda, nonostante il chiarissimo tenore letterale della normativa
procedurale, lascia spazio a dubbi interpretativi non di poco conto, sol che si
pensi al caso in cui nonostante la prospettata querela in via incidentale, il
Giudice monocratico investito della causa principale, non ritenga necessario
instaurare il relativo procedimento nonostante il documento in esame risulti
rilevante al fine di decidere la controversia (con buona pace del principio
della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato su cui
tutta la procedura civile si fonda, sic!).
L’assunto in materia è altresì avvalorato dal
caso in cui la querela venga proposta per la prima volta in appello, laddove la
Corte territoriale sarà tenuta a sospendere il procedimento principale
rimettendo le parti innanzi appunto al competente Tribunale in composizione
collegiale.
Del documento oggetto
di contestazione (di cui, per esempio, a maggior ragione poiché vigente il
processo civile telematico, non vi è l’obbligo del deposito del cartaceo
originale), la normativa richiede una serie di formalità (sequestro,
sottoscrizione delle parti, Giudice e Pm etc. etc.) rilevanti secondo la più
recente Cassazione solo ove il Giudice li ritenga necessari a propria discrezione,
non comminando altresì alcuna sanzione qualora omessi.
Il Giudice investito
della questione principale, deve rimettere la questione al competente Collegio,
il quale vagliata l’ammissibilità e ritenuti validi gli strumenti istruttori
richiesti, dovrà procedere all’assunzione degli stessi, per poi passare alla
decisione della vera e propria causa (medio
tempore, il Giudice investito incidentalmente, può sospendere in attesa della
definizione della querela, rimettere merito e causa incidentale oppure
proseguire dopo aver distinto quanto risolvibile a prescindere dall’esito del
procedimento incidentale)
Infine, ammessa la
querela, espletati i mezzi istruttori innanzi al competente organo, il Collegio
decide e all’art. 226 del cpc vengono previsti una serie di altri incombenti
legati alla prefata decisione.
La sentenza che
definisce la querela, può essere impugnata con gli ordinari mezzi di
impugnazione, sia autonomamente sia contestualmente alla impugnazione del
provvedimento con cui si conclude il processo principale.
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