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LA QUERELA DI FALSO INCIDENTALE

sabato 10 novembre 2018


Solerte può risultare necessario intraprendere il procedimento per querela di falso, volto a porre nel nulla la validità dei contenuti di un documento (atto pubblico – ex art. 2699 c.c. - o scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata – ex art. 2702 e scucc. c.c.) e le sottoscrizioni presenti nello stesso comprovanti situazioni giuridiche non veritiere e/o autentiche.

Tale procedimento trova applicazione nei più svariati ambiti giuridici (tra gli altri, in tutte le forme contrattuali o nei negozi unilaterali dispositivi – ad es. testamento -).

L’istituto normato espressamente dagli art. 221 e succ. del codice di procedure civile, prevede la possibilità di agire sia in via principale (instaurando un autonomo procedimento volto all’acclaramento della falsità), sia in via incidentale richiedendo appunto la medesima verifica nel corso di una causa già pendente (si pensi tra tutti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il creditore opposto veda porsi nel nulla la propria pretesa creditoria mediante il deposito di documentazione comprovante l’esistenza di un credito compensante il vantato e nella propria comparsa di costituzione e risposta richieda appunto la verificazione in esame; in tal caso, dovendosi ritenere quale attore sostanziale il creditore opposto, avremo una peculiare proposizione di procedimento incidentale dal punto di vista formale ma richiesto in via principale dal punto di vista sostanziale -).

La querela di falso non incontra limiti preclusivi alla proponibilità, stante il chiarissimo tenore letterale della norma succitata che recita: “…in qualunque stato e grado di giudizio ….”; finanche in sede di legittimità, quando la falsità sia relativa a documenti prodotti ex art. 372 cpc. (e, quindi, per la prima volta, proprio innanzi alla Suprema Corte).

I requisiti formali perché possa ritenersi ammissibile la querela di falso incidentale (con consequenziale declaratoria di nullità in caso di omissione degli stessi) sono gli elementi e le prove della falsità (anche rispetto a tali requisiti, di non pronta soluzione può risultare il caso della falsità dell’abusivo riempimento di foglio sottoscritto in bianco e abusivamente riempito absque pactis – senza che vi siano tra le parti pattuizioni rispetto agli accordi a prendersi -, poiché coinvolgenti necessariamente esami di natura tecnico scientifica quali ad esempio la consulenza in chimica forense grafologica volta a riferire la sequenza cronologica di apposizione tra una mano scrittura - la sottoscrizione appunto - e la dattilo scrittura).

Poiché il giudizio coinvolge un interesse generale qual è appunto l’intangibilità della pubblica fede, nella querela è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero nonché la competenza funzionale e inderogabile è devoluta in favore del Tribunale in composizione collegiale.

Tale aspetto della vicenda, nonostante il chiarissimo tenore letterale della normativa procedurale, lascia spazio a dubbi interpretativi non di poco conto, sol che si pensi al caso in cui nonostante la prospettata querela in via incidentale, il Giudice monocratico investito della causa principale, non ritenga necessario instaurare il relativo procedimento nonostante il documento in esame risulti rilevante al fine di decidere la controversia (con buona pace del principio della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato su cui tutta la procedura civile si fonda, sic!).

 L’assunto in materia è altresì avvalorato dal caso in cui la querela venga proposta per la prima volta in appello, laddove la Corte territoriale sarà tenuta a sospendere il procedimento principale rimettendo le parti innanzi appunto al competente Tribunale in composizione collegiale.

Del documento oggetto di contestazione (di cui, per esempio, a maggior ragione poiché vigente il processo civile telematico, non vi è l’obbligo del deposito del cartaceo originale), la normativa richiede una serie di formalità (sequestro, sottoscrizione delle parti, Giudice e Pm etc. etc.) rilevanti secondo la più recente Cassazione solo ove il Giudice li ritenga necessari a propria discrezione, non comminando altresì alcuna sanzione qualora omessi.

Il Giudice investito della questione principale, deve rimettere la questione al competente Collegio, il quale vagliata l’ammissibilità e ritenuti validi gli strumenti istruttori richiesti, dovrà procedere all’assunzione degli stessi, per poi passare alla decisione della vera e propria causa (medio tempore, il Giudice investito incidentalmente, può sospendere in attesa della definizione della querela, rimettere merito e causa incidentale oppure proseguire dopo aver distinto quanto risolvibile a prescindere dall’esito del procedimento incidentale)

Infine, ammessa la querela, espletati i mezzi istruttori innanzi al competente organo, il Collegio decide e all’art. 226 del cpc vengono previsti una serie di altri incombenti legati alla prefata decisione.

La sentenza che definisce la querela, può essere impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione, sia autonomamente sia contestualmente alla impugnazione del provvedimento con cui si conclude il processo principale.

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