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LA FIDEIUSSIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

giovedì 15 novembre 2018


Da oramai oltre un ventennio, il nostro Ordinamento, adeguandosi a quanto in ambito europeo vigente, ha fatto propria la normativa in materia di tutela della concorrenza, andando a disciplinare e regolamentare ogni aspetto relativo alle intese, all’abuso di posizione dominante e allE operazioni di concentrazione (Legge 10 ottobre 1990, n. 287).

Tra le altre, di particolare importanza è la costituzione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, istituzione amministrativa indipendente volta alla vigilanza contro gli abusi di posizione dominante, intese e cartelli lesivi o restrittivi della concorrenza, controllo delle concentrazioni societarie, tutela del consumatore in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevoli.

I poteri in materia bancaria, sono stati devoluti dalla Banca d’Italia alla stessa Autorità a far data dal 12 gennaio 2006.

Tra le materie al vaglio dell’Autorità, le fideiussioni (ritenendosi per tali tutti i contratti attraverso cui un soggetto  - cd. Fideiussore - si obbliga personalmente verso un creditore, al pagamento e garanzia di tutte le obbligazioni verso questi assunte da un terzo), sono causa di contenzioso e di pratiche scorrette effettuate dai diversi istituti di credito nei confronti dei propri clienti (tra tutte, si pensi al caso della nota fideiussione omnibus illimitata senza obbligo di comunicazione).

La stessa Autorità (all’epoca degli accadimenti rivestita dalla Banca d’Italia) ha emesso il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, con cui ha sancito la contrarietà alla legislazione in materia anticoncorrenziale delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie.

In particolare, tale provvedimento ha rinvenuto in alcune clausole riproducenti norme predisposte dallo schema ABI nonché nella loro applicazione uniforme da parte degli istituti di credito, una intesa restrittiva della concorrenza come vietata dall’art. 2, comma 2, lett. a della citata legge 287/1990 (in particolare, l’atto si è soffermato nel ritenere illegittime le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e derogatorie dei termini come precipuamente delineati ex art. 1957 c.c.).

Tale situazione ha portato all’instaurazione di diversi procedimenti giudiziari, volti all’accertamento della nullità dei contratti di fideiussione riproducenti tali pattuizioni.

L’assunto della illiceità dell’inserimento di tali clausole, ha condotto anche i Giudici di piazza Cavour (la Cassazione) ad emettere provvedimenti allineati alla suddetta interpretazione.

Ed infatti, con la ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, si è statuita la possibilità di vaglio giudiziale di tutte quelle condotte contrattuali (e non) che rappresentano realizzazione “a valle” (nei confronti dei consumatori) di clausole “a monte” dichiarate illegittime, poiché contrarie alla normativa di tutela della concorrenza e dei mercati.

Pel caso che ci occupa, ancor più rilevante appare il dover intraprendere tali tipi di controversie, poiché la relativa competenza in materia è stata di recente devoluta in favore delle sezione specializzate per l’impresa (ex art. 3 D. Lgs. 3/2017).

Peraltro, solitamente tali situazioni processuali (come anche nel caso all’attenzione della Cassazione), prendono spunto da procedimenti volti a recuperare quanto prestato dagli istituti bancari contro i garanti (di solito, tramite ingiunzioni di pagamento ante causam); quindi, in primis sono incardinati innanzi al Giudice competente nel merito (Tribunale).

Solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si dovrà sollevare eccezione di incompetenza per materia e richiedere la rimessione innanzi alla competente sezione specializzata in materia di impresa, unica titolare del potere giurisdizionale volto all’accertamento delle condotte contrarie alla normativa anticoncorrenziale e, nel caso delle fideiussioni, a poter constatare la nullità delle stesse poiché contrarie al dettato di cui all’art. 2, III comma L. 287/1990.  

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